Art. 1.
(Definizioni e forme).

      1. Agli effetti della presente legge:

          a) per «piani di partecipazione finanziaria» si intendono i programmi, definiti unilateralmente o concertati in sede sindacale, aventi lo scopo di promuovere l'acquisizione di partecipazioni azionarie della società datrice di lavoro da parte dei prestatori di lavoro subordinato e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 3;

          b) per «sollecitazione all'investimento» si intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di azioni;

          c) per «CONSOB» si intende la Commissione nazionale per le società e la borsa.

      2. Il piano di partecipazione finanziaria può avere ad oggetto unicamente categorie di azioni che non prevedano limitazioni né al contenuto né all'esercizio del diritto di voto e che siano negoziate nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
      3. Oltre alle azioni della società datrice di lavoro, il piano di partecipazione finanziaria può avere ad oggetto sia le azioni delle società da essa controllate o ad essa collegate, sia le azioni della società che

 

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detiene il controllo della società di cui i lavoratori coinvolti sono dipendenti.
      4. Il piano di partecipazione finanziaria può essere realizzato, anche in forma mista, mediante:

          a) assegnazione straordinaria di utili ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile;

          b) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, del codice civile;

          c) offerta di vendita ai lavoratori delle azioni della società datrice di lavoro, di società controllanti, controllate o ad essa collegate;

          d) assegnazione gratuita o offerta di sottoscrizione o di vendita ai lavoratori di titoli obbligazionari convertibili in azioni ovvero di titoli che diano diritto all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni.

      5. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 4 il corrispettivo per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni può essere stabilito in misura maggiore rispetto al loro valore nominale. Il sovrapprezzo non può tuttavia essere superiore alla metà della differenza tra valore nominale e valore reale dell'azione, calcolato sulla base del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.
      6. Nel caso previsto alla lettera d) del comma 4 del presente articolo, i termini di cui all'articolo 17, comma 4, si intendono riferiti alla facoltà di richiedere la conversione ovvero di esercitare il diritto di acquisto o di sottoscrizione. A tali titoli sono applicabili tutte le restanti disposizioni riferite ai titoli azionari contenute nella presente legge.
      7. Le limitazioni previste al regime di circolazione dei titoli azionari attribuiti in esecuzione di un piano di partecipazione finanziaria si estendono automaticamente alle azioni assegnate in esecuzione di un aumento di capitale gratuito o sottoscritte in esecuzione di un aumento di capitale a pagamento. In quest'ultimo caso il dipendente ha tuttavia diritto di disporre individualmente del diritto di opzione spettantegli. I dipendenti possono aderire an

 

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che individualmente a una offerta pubblica di acquisto o di scambio. Le somme o i valori mobiliari così ottenuti devono restare depositati presso la società o la banca da questa indicata e sono indisponibili fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi dell'articolo 17, comma 4.
      8. Le offerte di sottoscrizione e di vendita di azioni effettuate, ancorché indirettamente, in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria non costituiscono sollecitazioni all'investimento.